Ai fini Iva, la vendita per corrispondenza non è soggetta né all'obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, come stabilito dall'art. 22, D.P.R. 633/1972), né a quello di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale ex art. 2, co. 1, D.P.R. 633/1972. Vi è l'obbligo di trascrizione sul registro corrispettivi. Per la garanzia fa testo il numero dell'ordine con la relativa data.